Art. 10.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono funzioni di controllo di qualità, di monitoraggio della spesa sanitaria, di verifica e di ispezione sui parametri indicati dal Ministro della salute, avvalendosi anche delle agenzie regionali e provinciali per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 9.
      2. Le agenzie regionali e provinciali per la tutela della salute mentale inviano un rapporto annuale al Ministero della salute sulle attività svolte ai sensi del comma 1.